Sez. 4, Sentenza n. 2341 del 07/05/2003 Cc. (dep. 23/01/2004) Rv. 227409 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Avviso telefonico al difensore - Sulla segreteria telefonica - Validità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, l'art. 294 cod. proc. pen. non contiene espressa previsione sulle formalità del relativo avviso e della sua notificazione o comunicazione al difensore, sicché è valido ed efficace quello effettuato a mezzo del telefono ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen. senza che al destinatario competa la conferma telegrafica di cui al quarto comma del predetto art. 149, neppure nell'ipotesi in cui il messaggio sia stato ricevuto e registrato dalla segreteria telefonica, incombendo sul difensore l'onere di apprenderne il contenuto essenziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)