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Sez. 5, Sentenza n. 1417 del 22/05/1995 Cc. (dep. 27/06/1995) Rv. 202254 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Estradizione dall'estero - Custodia cautelare all'estero | Art. 722 cod. proc. pen. - Irrilevanza dei termini di fase - Esclusiva rilevanza della durata complessiva - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Insussistenza - Ragione - Manifesta infondatezza della questione.
Stato
decisa il 1995-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202254-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - Estradizione dall'estero - Custodia cautelare all'estero

In tema di estradizione dall'estero, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen., che stabilisce - ai fini della durata della custodia cautelare - che si abbia riguardo non ai termini massimi di fase, ma alla durata complessiva della custodia stessa, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.. Diversa, infatti, è la situazione della persona sottoposta a misura cautelare in Italia da quella sottoposta ad analoga misura all'estero ed in attesa della definizione del procedimento di estradizione, considerata la maggiore difficoltà di svolgere le indagini in questo caso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 722 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)