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Sez. 5, Ordinanza n. 42667 del 08/10/2003 Cc. (dep. 07/11/2003) Rv. 227049 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO | Durata massima della misura - Irrilevanza dei termini di fase - Rilevanza esclusiva della durata complessiva - Eccezione di illegittimità costituzionale della relativa norma (art. 722 cod. proc. pen.) per contrasto con l'art. 3 e 13 della Costituzione - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227049-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che la custodia cautelare all'estero dell'estradando non rilevi ai fini del computo dei termini di fase.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 722 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)