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Sez. T, Ordinanza n. 23151 del 14/07/2026 (Rv. 679504-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Accertamento sintetico - Nuovo redditometro - Spese e disponibilità di beni.
Stato
decisa il 2026-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679504-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento sintetico ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, la determinazione del reddito complessivo del contribuente si fonda sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d'imposta, sicché assume rilievo non la titolarità giuridica dei beni indice di capacità contributiva, bensì l'effettivo sostenimento delle relative spese; ne consegue che, ove il contribuente contesti i fatti posti a base dell'accertamento, il giudice deve verificare specificamente le contestazioni relative alle spese, mentre la prova della disponibilità dei beni, in caso di contestazione, resta a carico dell'Amministrazione finanziaria.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)