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Sez. 5, Ordinanza n. 28110 del 31/10/2024 (Rv. 672657-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO | Redditometro - Presunzione del reddito complessivo - Indici di capacità contributiva fondati sui consumi - Decreti ministeriali - Ulteriori circostanze di fatto - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672657-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO

In tema di accertamento sintetico (c.d. redditometro), l'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all'Amministrazione finanziaria di accertare, in via presuntiva, il reddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indici di capacità contributiva, sostanzialmente fondati sui consumi per la disponibilità dei beni e servizi descritti nei previsti decreti ministeriali, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, non avendo l'indicazione ministeriale valenza tassativa.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DM min. EFI 10/09/1992

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)