Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25982 del 02/09/2022 (Rv. 665510 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Agevolazioni fiscali - Regola del "numerus clausus" di cui al d.P.R. n. 601 del 1973 - Agevolazioni tributarie diverse - Abrogazione - Agevolazioni già previste dall'art. 70 della l. n. 865 del 1971 - Sopravvivenza - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
La materia delle agevolazioni tributarie ha trovato organica regolamentazione nel d.P.R. n. 601 del 1973, che ha realizzato un sistema fondato sulla regola del "numerus clausus", con l'abrogazione, prevista dall'art. 42, di tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie diverse da quelle ivi considerate; in siffatto contesto, l'art. 32, comma 2, del d.P.R. citato, nell'estendere determinate agevolazioni (tra cui, in alcuni casi, l'esenzione dall'imposta ipotecaria), agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della l. n. 865 del 1971, non richiama affatto, e non mantiene quindi in vita, le agevolazioni in precedenza previste dall'art. 70 di tale legge, ma stabilisce quelle applicabili agli atti che rispondano ai requisiti espressamente previsti dalla disposizione medesima, e che, pertanto, risultino posti in essere da quei limitati soggetti ai quali la l. n. 865 del 1971 affida l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.
DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 42 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)