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Sez. T, Ordinanza n. 21002 del 20/06/2026 (Rv. 678806-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE | Agevolazioni di cui all'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Cessioni soggette ad IVA - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678806-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

In tema di imposta di registro, l'agevolazione fiscale prevista dall'art.32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973, con riferimento ai trasferimenti aventi ad oggetto immobili costruiti nell'ambito di programmi di edilizia pubblica residenziale di cui alla l. n. 865 del 1971, non può essere estesa agli atti di trasferimento soggetti a regime IVA, che si collocano, quindi, al di fuori dell'edilizia sovvenzionata, atteso che la norma, di stretta interpretazione in quanto concernente esenzioni fiscali, non indica tra i beneficiari i contribuenti soggetti ad imposizione IVA, pur essendo successiva al d.P.R. n. 633 del 1972, istitutivo di detta imposta, né detta estensione si giustifica in base all'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta d'atto, ex art. 40 del d.lgs. n. 131 del 1986, che implica che quest'ultima deve comunque essere corrisposta, sia pur in misura fissa.

DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40 com. 1, Preleggi art. 14, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)