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Sez. L, Sentenza n. 1585 del 06/05/1976 (Rv. 380336 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380336-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*

Ai sensi degli artt 441 e 442 cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533 e di immediata applicazione nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, la rinnovazione in secondo grado della consulenza tecnica espletata in primo grado non e piu obbligatoria per il giudice di appello, ancorche il gravame investa decisione fondata sullo accertamento del consulente, ma costituisce facolta discrezionale del giudice stesso, tanto nelle controversie in materia di lavoro, quanto in quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 453, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)