Sez. 1, Sentenza n. 5514 del 21/02/1973 Ud. (dep. 25/07/1973) Rv. 124649 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI(RAGION FATTASI) - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - PRETESO DIRITTO - ESTREMI.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI(RAGION FATTASI) - ELEMENTO SOGGETTIVO(PSICOLOGICO): DOLO - PRETESO DIRITTO - ESTREMI.*
In ordine alla nozione dì preteso dirittò, di cui agli artt 392 e 39 3 cod pen, la legge richiede soltanto la possibilita di esistenza di una contestazione giudiziaria rispetto ad un fatto o ad un diritto, secondo le previsioni dell'ordinamento giuridico: non occorre, invece, che la pretesa sia fondata e che, quindi, l'agente abbia la possibilita di ottenere in giudizio una pronuncia a se favorevole. Ne consegue che non ricorre il delitto in esame, ma quello di estorsione, qualora la pretesa del soggetto sia contra ius o non sia per essa consentito ricorrere al giudice: in siffatte ipotesi, infatti, l'Esercizio della violenza e un pretesto per conseguire una finalita che non avrebbe mai potuto costituire oggetto di una domanda giudiziaria, sicche il profitto che si mira a raggiungere non puo non definirsì ingiustò, ai sensi dell'art 629 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)