Sez. 1, Sentenza n. 550 del 30/01/1989 (Rv. 461652 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SPOSTAMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO - SPOSTAMENTO DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - IRRILEVANZA.*
La Competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sua Sede principale alla data di presentazione dell'istanza che dà inizio alla procedura fallimentare, sicché, in base al principio cosiddetta della perpetuatio jurisdictionis, un successivo spostamento della Sede è irrilevante. (Conf 4054/86, mass n 446865).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)