Sez. 1, Sentenza n. 4054 del 18/06/1986 (Rv. 446865 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE DELL'IMPRESA - MOMENTO RILEVANTE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - COMPETENZA PER TERRITORIO - SEDE DELL'IMPRESA - MOMENTO RILEVANTE.*
Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società od impresa, la Competenza territoriale del tribunale ai sensi dell'art. 9 del R.d. n. 267 del 1942, va individuata con riferimento al luogo in cui ha Sede l'impresa nel momento del deposito in cancelleria del ricorso del creditore istante (e prima della sua comunicazione alla controparte), stante l'idoneità di tale deposito a dare inizio alla procedura fallimentare, in ragione dell'ufficiosità del successivo suo impulso. Mentre non hanno Rilevanza, per il principio della perpetuatio iurisdictionis, gli eventuali trasferimenti di Sede successivi a tale momento. (V 1415/83, mass n 426236; sulla seconda parte; (V 3263/80, mass n 407059).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)