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Sez. 1, Sentenza n. 12585 del 16/10/2001 (Rv. 549644 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Regolamento CE n. 574/1999 del 12 marzo 1999 del Consiglio sull'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri - Portata - Collegamento con il visto rilasciato, in forza di specifici accordi, da uno Stato appartenente all'Unione europea (artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 286 del 1998) - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549644-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il visto che dà titolo al rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero è quello rilasciato, sulla base di specifici accordi, da uno Stato membro appartenente all'Unione europea ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (ora trasfusi negli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); ne consegue che non abilita al rilascio del permesso di soggiorno il visto rilasciato da uno Stato membro, in favore di cittadini di paesi terzi, per un soggiorno non superiore a tre mesi o per il semplice transito ai sensi del regolamento CE n. 574/1999 del 12 marzo 1999 del Consiglio, e che consente esclusivamente l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Riferimenti normativi: Legge 06/03/1998 num. 40 art. 4, Legge 06/03/1998 num. 40 art. 5, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 12/03/1999 num. 574

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)