Sez. U, Sentenza n. 1417 del 27/01/2004 (Rv. 569719 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Diniego di <visto d'ingresso> nello Stato - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Appartiene alla cognizione del Giudice Amministrativo la controversia riguardante il cd. diniego di <visto>, disciplinata dagli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 286 del 1998. Infatti, al pari del diniego, della revoca o del mancato rinnovo del permesso di soggiorno, il diniego del <visto d'ingresso> è subordinato alla valutazione della sussistenza di requisiti soggettivi o di condizioni internazionali e, in ordine all'emanazione dei quali, la Pubblica Amministrazione dispiega e dispone di una specifica e ampia discrezionalità che fanno escludere - in capo allo straniero - una posizione di diritto soggettivo e affermare una posizione di interesse legittimo (Nell'affermare tale principio, la Corte ha sottolineato che la concessione del visto d'ingresso dà titolo alla concessione del permesso di soggiorno ed esplica una funzione ad essa strettamente connessa, ed in parte sovrapponibile, perché soggetta a condizioni e subordinata alla sussistenza di requisiti soggettivi del tutto analoghi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)