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Sez. 2, Sentenza n. 12310 del 07/06/2011 (Rv. 618105 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO) | Norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Innovazioni preordinate a tal fine - Natura e funzione - Possibilità di alterare la destinazione delle parti comuni - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618105-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - INNOVAZIONI - IN GENERE (DISTINZIONE DALL'USO)

Le opere, cui fa riferimento l'art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, servono a consentire l'accesso ai portatori di handicap e non alle autovetture di proprietà degli stessi, né tali opere possono anche essere in contrasto con la specifica destinazione delle parti comuni, sulle quali esse vanno ad incidere. (Nell'affermare il principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che l'apposizione di scivoli permanenti sopra un marciapiede di proprietà condominiale per permettere l'accesso di autovetture al locale uso negozio di proprietà di un condomino, dal medesimo utilizzato come box auto, esulasse dal disposto della norma citata).

Riferimenti normativi: Legge 09/01/1989 num. 13 art. 2, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)