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Sez. 2, Sentenza n. 6109 del 25/06/1994 (Rv. 487193 - 01)

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - In genere (distinzione dall'uso) | Norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati - Innovazioni preordinate a tal fine - Approvazione - Maggioranze - Innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inscrivibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino - Divieto - Delibera adottata a maggioranza lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà - Nullità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487193-01

Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - In genere (distinzione dall'uso)

L'art. 2 legge 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che prevede la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136 comma secondo e terzo cod. civ. in deroga all'art. 1120 comma primo, che richiama il comma quinto dell'art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate, dispone tuttavia che resta fermo il disposto dello art. 1120 comma secondo, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della comunione. Ne deriva che a maggior ragione sono nulle le delibere che ancorché adottate a maggioranza al fine indicato siano lesive dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano dichiarato la nullità della deliberazione adottata a maggioranza in base all'art. 2 legge n. 13/1989 cit. di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di un condomino portatore di handicap, che comportava peraltro un sensibile deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino sita a piano terra).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136, Legge 09/01/1989 num. 13 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)