Sez. L, Sentenza n. 1710 del 13/03/1986 (Rv. 445046 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL BANCO IN ORDINE ALL'AUMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL BANCO IN ORDINE ALL'AUMENTO DEI CONTRIBUTI AL FONDO PENSIONI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni regolamentari del Banco di Sicilia è incensurabile in Sede di legittimità, se compiuta nel rispetto dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva riconosciuto al Banco di Sicilia la facoltà di aumentare i contributi al fondo pensioni, posti a carico dei titolari di pensioni dirette, ritenendo che il termine "personale", usato nell'art. 25 del regolamento del 1958, fosse comprensivo tanto del personale in servizio che di quello in pensione). (V 1329/81, mass n 411933).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)