Sez. 1, Sentenza n. 2375 del 10/04/1985 (Rv. 440233 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITÀ DELLA PARTE - SOCIO DI SOCIETÀ DI FATTO - PRESTAZIONE DI GIURAMENTO DECISORIO O SUPPLETORIO - AMMISSIBILITÀ - CONTEMPORANEO ED UNIVOCO GIURAMENTO DEGLI ALTRI SOCI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - CAPACITÀ DELLA PARTE - SOCIO DI SOCIETÀ DI FATTO - PRESTAZIONE DI GIURAMENTO DECISORIO O SUPPLETORIO - AMMISSIBILITÀ - CONTEMPORANEO ED UNIVOCO GIURAMENTO DEGLI ALTRI SOCI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ciascun socio di una società di fatto, in quanto munito disgiuntamente del potere di rappresentare la società medesima, può essere chiamato a prestare giuramento decisorio o suppletorio, con riguardo a fatti dei quali sia autore o coautore, e con la piena efficacia probatoria di cui all'art. 2738 cod. civ., senza che si renda necessario il contemporaneo ed univoco giuramento degli altri soci (indipendentemente dalla circostanza che siano o meno anch'essi presenti in causa). (V 3111/82, mass n 421047; (V 2757/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2737, Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)