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Sez. 1, Sentenza n. 3573 del 14/02/2011 (Rv. 616826 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - GIURAMENTO | Obbligazione solidale passiva - Azione di adempimento - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Deferibilità del giuramento decisorio al debitore fallito o al curatore - Esclusione - Deferimento al solo fideiussore del debitore fallito - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616826-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - GIURAMENTO

Il creditore ha titolo per richiedere l'adempimento di un obbligazione solidale per l'intero ad ogni singolo debitore, né sussiste litisconsorzio necessario fra i condebitori solidali, inoltre, l'art. 1305 cod. civ. disciplina le conseguenze, nei confronti degli altri condebitori, del giuramento prestato da uno dei condebitori in solido, ma non postula, per il creditore, alcun onere di convenire in giudizio tutti i debitori solidali e di deferire a tutti il giuramento decisorio. È, pertanto, ammissibile il giuramento decisorio, deferito dal creditore al fideiussore di soggetto fallito, pur non essendo il giuramento deferibile, invece, nè al fallito, che perde la capacità processuale, né al curatore fallimentare, terzo rispetto ai rapporti fra il fallito ed il creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1305, Cod. Civ. art. 2737, Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)