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Sez. L, Sentenza n. 11709 del 28/10/1992 (Rv. 479181 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Trattamento economico di malattia per cure termali - Condizioni e limiti ex art. 13 D.L. n. 463 del 1983 - Intervallo minimo di quindici giorni tra le ferie annuali e l'inizio delle cure - Inclusione.
Stato
decisa il 1992-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479181-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

In tema di cure termali, la tutela ex art. 2110 cod. civ. (con conseguente diritto al trattamento economico di malattia) è applicabile solo allorché l'assenza del lavoratore per fruire delle cure fuori dalle ferie annuali avvenga alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 13 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), incluso in essi quello temporale di un intervallo minimo di quindici giorni tra le ferie annuali e l'inizio dell'assenza per la fruizione delle prestazioni termali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)