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Sez. L, Sentenza n. 2255 del 27/02/1995 (Rv. 490761 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Permessi straordinari retribuiti per cure termali - Diritto del lavoratore - Presupposto - Svolgimento di dette cure fuori delle ferie - Condizioni - Fruizione delle cure termali durante le ferie in assenza di permesso - Non imputabilità a ferie del periodo di cura termale e diritto al trattamento economico di malattia - Condizioni - Onere probatorio del lavoratore - Oggetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490761-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI

Il diritto del lavoratore a permessi straordinari retribuiti per cure termali presuppone che queste non si svolgano durante le ferie (ed è subordinato, ai sensi degli artt. 2120 cod. civ., e 13 legge 11 novembre 1983 n. 638, alla presenza dei seguenti tre requisiti: a) esistenza dello stato morboso; b) certificazione da parte del medico specialista della struttura sanitaria pubblica di tale stato e dell'idoneità delle cure termali a migliorare le condizioni di salute dell'assicurato; c) analoga certificazione che le cure, se non assolutamente indispensabili, per essere efficaci devono essere godute con opportuna tempestività, senza potersi attendere il periodo feriale). Nel caso in cui, invece, il dipendente abbia fruito delle cure termali durante le ferie in assenza di permesso da parte del datore di lavoro, l'accertamento della non imputabilità a ferie del periodo destinato alle cure e del corrispondente diritto al trattamento economico di malattia richiede, in relazione ai principi enunciati da Corte Cost. 19 giugno 1990 n. 297, la prova da parte del lavoratore dell'incompatibilità tra godimento del riposo annuale e le cure idrotermali, potendo la scelta del lavoratore di dedicare alle cure termali le ferie (o una loro parte) essere il riflesso del fatto che in concreto le esigenze terapeutiche non richiedevano cure in periodo extraferiale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che non aveva riconosciuto il diritto a recuperare il periodo di ferie destinato alle cure termali a un lavoratore che non aveva formulato alcuna previa documentata richiesta al datore di lavoro e che neanche nel giudizio aveva dimostrato l'incompatibilità tra godimento delle ferie e cure idrotermali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)