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Sez. 5, Sentenza n. 40503 del 19/09/2024 Ud. (dep. 05/11/2024) Rv. 287160-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE | Reati di competenza del giudice di pace - Erronea applicazione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna - Ricorso per cassazione - Revoca del beneficio - Necessità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287160-01

GIUDICE DI PACE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di reati di competenza del giudice di pace, il trattamento sanzionatorio non contempla sia la sospensione condizionale della pena, sia la non menzione della condanna sicché, nel caso di erronea applicazione dei benefici, la Corte di cassazione deve provvedere, su richiesta dell'imputato, alla revoca degli stessi, poiché diversamente si determinerebbe un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene.

Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, DPR 14/11/2002 num. 313 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 122 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)