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Sez. 2, Sentenza n. 446 del 03/03/1961 (Rv. 880970 - 01)

APPELLO - MANCATA COMPARIZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA UDIENZA DI RINVIO - IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE. LAVORO (COMPETENZA E PROCEDIMENTO) APPELLO A GIUDICE INCOMPETENTE - RIMEDI - FATTISPECIE.
Stato
decisa il 1961-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880970-01

APPELLO - MANCATA COMPARIZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DELLA UDIENZA DI RINVIO - IMPROCEDIBILITÀ - ESCLUSIONE. LAVORO (COMPETENZA E PROCEDIMENTO) APPELLO A GIUDICE INCOMPETENTE - RIMEDI - FATTISPECIE.

A norma dell'art. 348 cod. proc. civ., nel caso in cui l'appellante non compaia alla prima udienza l'istruttore deve rinviare la causa ad altra udienza della quale il cancelliere deve dare comunicazione all'appellante. Qualora il cancelliere abbia omesso di darne comunicazione, la mancata comparizione dell'appellante alla nuova udienza non può determinare l'improcedibilità dell'appello. L'impugnazione proposta a giudice incompetente, purche appartenga ad un genus prevista dalla legge, nell' ambito della giurisdizione ordinaria, non è inesistente, ma opera l'effetto della traslatio iudicii dal giudice incompetente a quello competente; e l'atto introduttivo dell'impugnazione instaurava un rapporto processuale che validamente prosegue davanti al nuovo giudice per effetto dell'impulso originario di parte (applicazione in tema di appello contro sentenza del pretore, proposto in controversia individuale di lavoro, al tribunale, anziché alla Corte di appello funzionante quale magistratura del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 451

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)