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Sez. 2, Sentenza n. 2094 del 05/04/1982 (Rv. 419960 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - PER TUBI - D'ACQUA - DI GAS - PRESUPPOSTI - SERVITÙ CONTRARIA - COSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ - SERVITÙ DI CLOACA O LATRINA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419960-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - PER FOSSE DI CONCIME E DI LATRINA - PER TUBI - D'ACQUA - DI GAS - PRESUPPOSTI - SERVITÙ CONTRARIA - COSTITUZIONE - AMMISSIBILITÀ - SERVITÙ DI CLOACA O LATRINA - DIFFERENZE.*

L'art. 889 cod. civ. - che impone l'osservanza di una distanza minima dal confine per l'apertura di pozzi, cisterne e fosse di latrina o di concime e per l'installazione di tubi d'acqua pulita o lurida, del gas e simili - presuppone che l'apertura ovvero la installazione venga effettuata entro il fondo di colui che è soggetto all'Obbligo della distanza ed ha carattere dispositivo, con la conseguente liceità della Costituzione di una servitù contraria (acquistabile anche per usucapione) avente come contenuto la non osservanza della distanza legale e nella quale fondo dominante è quello entro cui è effettuata l'apertura o l'installazione e fondo servente è quello confinante con il primo, che non può più pretendere il rispetto della distanza stessa. Tale servitù è del tutto diversa dalla servitù di cloaca o latrina, avente come contenuto l'imposizione ad un fondo del peso di ricevere gli scarichi di latrina provenienti dal fondo dominante. (V 14/75, mass n 373115; (V 1844/66, mass n 323598; (V 441/61, mass n 880970).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)