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Sez. 2, Sentenza n. 32021 del 11/09/2025 Ud. (dep. 26/09/2025) Rv. 288576-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Spioncino della porta blindata della cella di pernottamento di una casa circondariale - Procedibilità d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288576-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE

E' procedibile d'ufficio il danneggiamento dello spioncino della porta blindata di una cella di pernottamento della casa circondariale, in quanto commesso in danno di un elemento strutturale di uno stabilimento appartenente all'amministrazione penitenziaria, destinato a pubblico servizio. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che l'estensione del regime di perseguibilità a querela, operata dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, relativamente alle ipotesi previste dall'art. 635, comma secondo, n. 1), cod. pen., è limitata ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen.).

Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 50, Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 1 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)