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Sez. 3, Sentenza n. 15460 del 10/02/2016 Ud. (dep. 14/04/2016) Rv. 267824 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Previgente fattispecie di danneggiamento aggravato di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3 in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - Riformulazione per effetto del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Continuità normativa tra le disposizioni - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267824-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di danneggiamento, sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. - quanto al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità - e la nuova formulazione dell'art. 635 cod. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, lett. i) D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in quanto, immutati gli altri elementi del fatto tipico, detta circostanza aggravante, pur costituendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 2 com. 1 lett. I

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)