diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 28360 del 26/05/2017 Ud. (dep. 07/06/2017) Rv. 271002 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE | Danneggiamento aggravato in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., secondo la previgente fattispecie - Continuità normativa con la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271002-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - IN GENERE

In tema di danneggiamento, sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità), e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., in quanto, detta circostanza aggravante, pur essendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale formulazione della norma. (In applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato - che aveva eccepito la mancata contestazione della circostanza aggravante dell'art. 625, comma, n. 7, cod. pen. - avverso la sentenza di condanna per danneggiamento aggravato commesso mediante sversamento in un fiume di residui di lavorazione aziendale, con conseguente deterioramento delle acque e moria di pesci).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)