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Sez. 1, Sentenza n. 3751 del 09/03/2012 (Rv. 621901 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ | Servitù di elettrodotto - Diminuzione del valore del fondo - Indennizzabilità - Riconoscimento automatico - Esclusione - Condizioni - Attualità del pregiudizio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621901-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ

In tema di servitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell'indennità di asservimento, a norma dell'art. 123, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitù.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 06/09/1991 num. 24 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)