Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 27/06/1983 (Rv. 429316 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di Determinazione dell'indennità per la Costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, l'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 non prende in particolare considerazione l'area di proiezione della linea elettrica, ma prevede e regola distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi che questo può subire, e precisamente, quello inerente alla diminuzione di valore di tutto o di parte del fondo, inteso come complessiva entità economica, quello riferito all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello riferito all'area sottratta alla disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse (basamenti, cabine, ecc.); ove tali distinti pregiudizi risultino in concreto accertati, l'indennità complessivamente dovuta va determinata cumulando gli indennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio. (V 6767/81, mass n 417658; (V 1663/77, mass n 385377; (Conf 4356/82, mass n 422328; (Conf 1298/81, mass n 411892; (Conf 187/79, mass n 396255).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)