Sez. L, Sentenza n. 1786 del 13/02/1992 (Rv. 475707 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali | Legale sospensione del lavoro per malattia - Contestuale maturazione del diritto alle ferie annuali - Inammissibilità - Previsione di irrinunciabilità ex art. 36 Cost., previsione dell'art. 5 della Convenzione OIL 24 giugno 1970 n. 132, e sentenza n. 616 del 1987 della Corte Costituzionale - Influenza - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Periodo di riposo - Ferie annuali
In mancanza di specifiche disposizioni contrattuali o legislative (come l'art. 6 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 sulla tutela delle lavoratrici madri), la legale sospensione del lavoro per malattia (che può durare anche un intero anno) non comporta la maturazione del diritto alle ferie annuali, le quali, come periodo di riposo finalizzato alla reintegrazione delle energie fisiche e psichiche del lavoratore, debbono seguire ad un periodo d'ininterrotto lavoro, avendo in questo la loro causa giuridica e la loro giustificazione nei confronti del datore di lavoro; in contrario è irrilevante sia la previsione d'irrinunciabilità ex art. 36, terzo comma, Cost., che implica la nullità delle rinunce alla maturabilità delle ferie (in relazione allo svolgimento di attività lavorativa o a periodi a questa equiparati) o alle ferie già maturate, sia la previsione dell'art. 5 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1970 n. 132, resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157, che (fra l'altro) subordina la computabilità delle assenze per malattia ad un ulteriore intervento (non risultante attuato per l'Italia) dei singoli stati, non influendo sulla questione neppure la sentenza della Corte Costituzionale n. 616 del 1987 (dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 2109 cod. civ. in quanto non prevedente che la malattia insorta durante il periodo delle ferie ne sospenda il decorso). (V. Sent. n. 66/63, C. Cost.) (V. Sent. n. 189/80, C. Cost.) (V. Sent. n. 543/90, C. Cost.).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 6, Legge 10/04/1981 num. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)