Sez. L, Sentenza n. 704 del 23/01/1997 (Rv. 501977 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI | Legale sospensione del lavoro per malattia - Impedimento alla maturazione del diritto alle ferie - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI
Il diritto incondizionato del lavoratore alle ferie annuali (coperto anche da garanzia costituzionale) è ricollegabile non all'effettività dell'attività lavorativa bensì al rapporto di lavoro, la cui permanenza anche durante la malattia del lavoratore impedisce di ravvisare in quest'ultima una causa ostativa alla maturazione del diritto stesso, dovendo anche considerarsi che l'interesse protetto con l'attribuzione al lavoratore del diritto alle ferie non è solo quello al riposo ma altresì quello alla fruizione di un periodo di tempo libero, sicché tutti quegli eventi che sono capaci di impedire - in linea di fatto - la soddisfazione di tale fondamentale bisogno, purché il rischio degli stessi sia posto dall'ordinamento a carico del datore di lavoro, non possono costituire impedimento alla maturazione del diritto alle ferie; il quale pertanto non subisce decurtazioni in relazione ad assenze per malattia, rientrando tale evento fra quelli che soddisfano alla duplice condizione sopraindicata.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)