Sez. 1, Sentenza n. 7174 del 11/06/1992 (Rv. 477673 - 01)
Enti pubblici - Soppressione ed estinzione | Liquidazione - Domande di riconoscimento e pagamento di debiti - Proponibilità.
Enti pubblici - Soppressione ed estinzione
Con riguardo alla liquidazione degli enti di diritto pubblici soppressi, secondo la disciplina della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, le disposizioni degli artt. 8 e 9 della legge medesima, contemplanti la formazione in via amministrativa di un elenco delle posizioni debitorie, previa istanza dei creditori interessati, non interferiscono sulla proponibilità e proseguibilità in sede giudiziaria delle domande con le quali i creditori stessi chiedano il riconoscimento ed il pagamento delle loro spettanze, atteso che gli indicati adempimenti si inseriscono in una procedura amministrativa rivolta al sollecito ed integrale soddisfacimento delle pendenze dell'ente soppresso, cui sono estranei i principi che regolano il fallimento e le altre procedure concorsuali, ivi comprese il divieto di azioni individuali dei creditori, salvo restando l'operatività di questi principi quando, in presenza di situazioni deficitarie di quegli enti, si apra la liquidazione coatta amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)