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Sez. 1, Sentenza n. 2790 del 28/03/1997 (Rv. 503379 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Liquidazione enti pubblici soppressi - Mancato accoglimento di istanza di ammissione di un credito - Decadenza ex art. 9 legge n. 1404 del 1956 per l'azione in giudizio contro tale provvedimento - Questione di costituzionalità ex art. 3 e 42, terzo comma, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503379-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, in relazione agli art. 3 e 42, terzo comma, Cost., dell'art. 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404, nella parte in cui assoggetta al termine di decadenza di trenta giorni l'azione in giudizio in caso di reiezione dell'istanza, proposta nella sede amministrativa, di ammissione di un credito nel procedimento di liquidazione degli enti pubblici soppressi disciplinato dalla legge citata, sia perché la sussistenza di termini perentori per l'esercizio di diritti è una costante dell'ordinamento per il perseguimento di esigenze di certezza delle situazioni, soprattutto in presenza di procedimenti liquidatori con "iter definito", sia per la non congruità del termine, in giudizio, non assoggettata ai termini di cui alla legge speciale.

Riferimenti normativi: Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 42 com. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)