Sez. 2, Sentenza n. 3519 del 12/07/1978 (Rv. 393011 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'impugnazione incidentale tardiva e consentita all'impugnato solo allorche egli si dolga dello stesso capo di pronuncia oggetto dell'impugnazione principale ovvero di capo che con quello sia in rapporto di connessione o di dipendenza per cui e da escludere che si sia in presenza di impugnazione consentita ex art 334 cod proc civ, allorche questa abbia a oggetto un capo di domanda del tutto distinto ed autonomo da quello oggetto dell'impugnazione principale. (nella specie, proposto ricorso principale avverso una pronunzia di risoluzione del contratto di compravendita, e stato ritenuta inammissibile il ricorso incidentale tardivamente proposto con il quale si censura il mancato esame da parte del giudice di rinvio della domanda diretta alla corresponsione degli interessi sulla somma da restituire a seguito della pronunciata risoluzione del contratto). (V 3003/76, mass n 381780).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 334
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)