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Sez. 2, Sentenza n. 3003 del 02/08/1976 (Rv. 381780 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - FONDAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381780-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - FONDAMENTO - CONDIZIONI.*

L'art 334 cod proc civ, nel consentire l'impugnazione incidentale alla parte che abbia lasciato scadere il termine d'impugnazione o che abbia fatto acquiescenza alla sentenza, tutela l'interesse di colui che, avendo accettato la situazione di fatto o l'assetto di interessi determinati dalla sentenza, ancorche per lui non pienamente soddisfacenti, li veda successivamente posti in pericolo dall'impugnazione della controparte: in tal caso, infatti, lo interesse ad impugnare in via incidentale sorge soltanto dalla impugnazione principale. Da cio consegue che l'impugnazione incidentale tardiva e ammessa solo se riferita al capo di pronuncia investito dall'impugnazione principale, o ad altro capo dipendente o connesso. (V 2846/75, mass n 376076).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)