Sez. 4 - , Sentenza n. 13102 del 21/12/2018 Ud. (dep. 26/03/2019) Rv. 275285 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Impedimento a comparire dell'imputato - Infermità fisica documentata da certificato medico - Rilevanza - Condizioni - Verifica del giudice - Visita fiscale - Necessità - Esclusione - Rigetto motivato fondato su nozioni di comune esperienza - Legittimità - Fattispecie.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
In tema di legittimo impedimento dell'imputato, è legittimo il provvedimento con il quale il giudice, acquisito il certificato medico prodotto dal difensore, valuti, anche indipendentemente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella motivazione, l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità per l'imputato di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rinvio avanzata per impossibilità di deambulazione, atteso che, come desumibile dalla stessa certificazione medica prodotta, l'imputato aveva solo difficoltà ad appoggiare un piede in terra e tale condizione non poteva ritenersi impeditiva perché rimediabile con appositi ausili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)