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Sez. U, Sentenza n. 36635 del 27/09/2005 Ud. (dep. 11/10/2005) Rv. 231810 - 01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - dell'imputato | Legittimo impedimento - Ragioni di salute documentate in certificato medico - Poteri valutativi del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231810-01

GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - dell'imputato

In tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia dell'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andata disposta al domicilio dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)