Sez. 1, Sentenza n. 3623 del 24/02/2016 (Rv. 638841 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari - Acquisto di titoli - Autorizzazione scritta del cliente - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Ratifica tacita o implicita - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE
In tema di contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, le operazioni di acquisto di titoli negoziati in mercati non regolamentati, compiute dalla banca senza la previa autorizzazione scritta del cliente, sono nulle per carenza di un indispensabile requisito di forma previsto dalla legge a protezione dell'investitore, e non sono, quindi, suscettibili di ratifica tacita da parte del primo, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva escluso che l'acquisto di titoli non autorizzato dal cliente potesse ritenersi da lui tacitamente ratificato per effetto della mancata contestazione dei rendiconti periodicamente inviati e dell'ordine dallo stesso impartito di trasferimento di "tutti i titoli" sul conto deposito ordinario).
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 11, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)