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Sez. 1, Sentenza n. 7283 del 22/03/2013 (Rv. 626017 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Servizi di investimento mobiliare - Contratto quadro - Forma scritta - Necessità - Carenza - Nullità - Ratifica tacita - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626017-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE

In tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice di merito non avesse tenuto conto delle note e dei rendiconti inviati dall'istituto di credito alle parti ed asseritamente integranti, per effetto delle mancata contestazione, la ratifica del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1712, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)