Sez. 2, Sentenza n. 9643 del 02/05/2011 (Rv. 617885 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Proprietà - Espropriazione per pubblica utilità - Acquisto a titolo originario - Giudicato - Effetti su eredi ed aventi causa - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE
L'art. 2909 cod. civ., secondo il quale il giudicato si estende agli eredi e agli aventi causa, riguarda, con riferimento al diritto di proprietà, le sole ipotesi di acquisto a titolo derivativo. Pertanto, l'intervenuta espropriazione per pubblica utilità, in corso di giudizio, in quanto acquisto della proprietà a titolo originario, non soggiace, al giudicato, con la conseguenza che in tale ipotesi risultano inapplicabili gli artt. 110 e 111 cod. proc. civ., non essendosi verificato alcun fenomeno successorio né a titolo universale né a titolo particolare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 922, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)