diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 39242 del 25/10/2011 Cc. (dep. 28/10/2011) Rv. 251048 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Omessa notifica - Nullità del decreto di archiviazione - Annullamento senza rinvio - Autorità destinataria della restitzuione degli atti.
Stato
decisa il 2011-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251048-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

In caso di annullamento senza rinvio del decreto di archiviazione per omesso avviso della relativa richiesta alla persona offesa, gli atti devono essere restituiti non al giudice che ha adottato il provvedimento annullato, ma al pubblico ministero, sul quale grava l'onere di provvedere all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)