Sez. 1, Sentenza n. 3376 del 21/02/1995 Ud. (dep. 28/03/1995) Rv. 200697 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Soggiorno coatto | Violazione dell'obbligo - Reato permanente - Legge 13 settembre 1982 n. 646 - Prosecuzione della condotta dopo la sua entrata in vigore - Applicabilità della nuova normativa - Conseguenze ai fini della prescrizione.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Singole misure - Soggiorno coatto
Nel reato permanente, il protrarsi del periodo consumativo ad opera dell'agente comporta, in caso di successione di leggi penali che puniscano più severamente il fatto criminoso, l'applicazione della legge nel cui ambito temporale di vigenza ricada un segmento della condotta antigiuridica. (Nella fattispecie, si trattava di inosservanza dell'obbligo di soggiorno e la Corte di merito, riformando sul punto la sentenza del Tribunale impugnata dal competente P.G., aveva osservato che la sopraggiunta legge 13 settembre 1982 n. 646 oltre la quale si era ulteriormente protratta la condotta antigiuridica dell'imputato, aveva trasformato la violazione "de qua", da reato contravvenzionale a delitto punito con pena massima di anni cinque di reclusione, e che pertanto non era ancora decorso il corrispondente termine massimo di prescrizione di quindici anni. La Suprema Corte ha rigettato, sul punto, il ricorso proposto dall'imputato ed ha enunciato il principio di cui sopra).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)