Sez. U - , Sentenza n. 14430 del 09/06/2017 (Rv. 644565 - 02)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Tipizzazione dei motivi - Conseguenze.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all’ordine giudiziario, il ricorso per cassazione esperibile avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM deve essere proposto – giusta l’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale, con conseguente suo assoggettamento al principio di tipicità dei motivi di ricorso, il quale esige una duplice specificità del motivo proposto, onerando il ricorrente di argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)