diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 18701 del 13/09/2011 (Rv. 618625 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Proposizione del ricorso per Cassazione - Normativa processuale applicabile - Conseguenze - Deducibilità del vizio di motivazione - Entro i limiti previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618625-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura è soggetto alla normativa processuale quanto alla fase di proposizione, per cui il vizio di motivazione è deducibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., come modificato con l'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, e, dunque, quando il vizio risulta non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo, specificamente indicati nel ricorso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)