Sez. 3, Sentenza n. 2320 del 09/08/1973 (Rv. 365637 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DELLE SPESE VIVE - ERRONEITA - MOTIVO DI REVOCAZIONE - SUSSISTENZA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DELLE SPESE VIVE - ERRONEITA - MOTIVO DI REVOCAZIONE - SUSSISTENZA.*
Gli eventuali errori in cui sia incorso il giudice del merito nella liquidazione delle spese vive, quando non possono essere corretti con il procedimento di cui all'art 287 cod proc civ, possono costituire soltanto motivo di revocazione e non gia di ricorso per Cassazione. (Conf 401/69 mass n 338448).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)