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Sez. 1, Sentenza n. 401 del 06/02/1969 (Rv. 338448 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - MANCANZA OD INESATTEZZA PER SEMPLICE SVISTA - ESCLUSIONE - PROCEDURA PER LA CORREZIONE DELLA SENTENZA - NECESSITA - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338448-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - MANCANZA OD INESATTEZZA PER SEMPLICE SVISTA - ESCLUSIONE - PROCEDURA PER LA CORREZIONE DELLA SENTENZA - NECESSITA - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

In tema di regolamento di spese giudiziali, ove la sentenza contenga un errore consistente in una mera svista o in un lapsus che determini la mancata o inesatta estrinsecazione del giudizio effettivamente compiuto e desumibile dal contesto della stessa pronuncia, la parte interessata deve avvalersi della procedura di correzione degli errori materiali o, se detta procedura non sia esperibile, dell'impugnazione per revocazione. In tal caso e inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione non investendo l'errore il contenuto della pronuncia. (V. 795-67, massima n.326875 289-66, massima n.320559).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)