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Sez. 3, Sentenza n. 7866 del 19/07/1995 (Rv. 493349 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Mancato pagamento del canone - Gravità dell'inadempimento - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1995-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493349-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - IN GENERE

L'accertamento della gravità dell'inadempimento nel pagamento del canone previsto dal contratto agrario deve essere condotta dal giudice nell'ambito della normativa applicabile alla fattispecie e sulla base, quindi, anche dei criteri introdotti, con effetto retroattivo, dall'art. 15 della legge 3 maggio 1982 n. 203, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità di alcune disposizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 11 (Corte Costit. n. 157/1977).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)