Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 12/03/1983 (Rv. 426714 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - NORMATIVA APPLICABILE - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ RELATIVA ALLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CONSEGUENTE "VACATIO LEGIS" - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - NORMATIVA APPLICABILE - DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITÀ RELATIVA ALLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - CONSEGUENTE "VACATIO LEGIS" - ESCLUSIONE.*
L'accertamento della gravità dell'inadempimento al pagamento del canone dei contratti agrari, da valutare con indagini più rigorose rispetto a quelle che le norme comuni richiedono per la risoluzione dei contratti in genere, deve essere condotto dal giudice nell'ambito della normativa applicabile alla fattispecie ed intervenuta successivamente alla declaratoria di incostituzionalità di alcune Disposizioni della legge 11 febbraio 1971 n. 11, in quanto tale incostituzionalità non ha determinato una vacatio legis che abbia fatto riemergere le obbligazioni concernenti il canone contenute nel contratto. (Conf 5861/79, mass n 402524).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 4 CORTE COST., Legge 10/12/1973 num. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)