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Sez. 1 - , Sentenza n. 13887 del 01/06/2017 (Rv. 644325 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Privilegio artigiano ex art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo ante riforma di cui al d.l. n. 5 del 2012 - Spettanza - Riferimento ai criteri di cui all’art. 2083 c.c. - Necessità - Rilevanza dei presupposti di cui agli artt. 5 della l. n. 443 del 1985 o 1 l.fall. - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644325-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di accertamento del passivo, ai fini dell’ammissione ivi di un credito come privilegiato ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella introdotta dal d.l. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 35 del 2012, la natura artigiana dell'impresa va valutata esclusivamente in relazione al concetto di prevalenza del lavoro evocato dall’art. 2083 c.c., mentre sono irrilevanti la sua iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della l. n. 443 del 1985 ed il non superamento delle soglie di fallibilità ex art. 1 l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 04/04/2012 num. 35 CORTE COST., Decreto Legge 09/02/2012 num. 5 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)