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Sez. U, Sentenza n. 11347 del 13/05/2013 (Rv. 626181 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale in danno del legislatore - Configurabilità in ipotesi di attività interpretativa della legge riservata del giudice - Esclusione - Fattispecie relativa ai rapporti tra norma primaria statale e norma regolamentare delegata comunale.
Stato
decisa il 2013-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626181-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Non è configurabile un eccesso di potere giurisdizionale in danno del legislatore, sindacabile dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 362, primo comma, cod. proc. civ., in relazione alla decisione del giudice amministrativo che, nell'esercizio del suo compito di rinvenimento della "regula iuris" applicabile, interpreti estensivamente, ai fini dell'individuazione del "quorum" occorrente per l'elezione del presidente del consiglio comunale, l'ambito di operatività della delega demandata dagli artt. 38 e 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alle norme regolamentari contenute nello statuto e nel regolamento del comune.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 111 com. 8, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 38, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 42 CORTE COST., Preleggi art. 3, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)