Sez. U, Ordinanza n. 24175 del 30/12/2004 (Rv. 578882 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore - Figura di rilievo meramente teorico - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Attività interpretativa del giudice - Portata e ambito - Fattispecie in materia di impugnativa del conferimento di un incarico direttivo da parte del CSM.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
In tema di limiti al sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, l'eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è figura di rilievo meramente teorico, in quanto - postulando che il giudice applichi, non la norma esistente, ma una norma da lui creata - potrebbe ipotizzarsi solo a condizione di poter distinguere un'attività di produzione normativa inammissibilmente esercitata dal giudice, da un'attività interpretativa, la quale in realtà non ha una funzione meramente euristica, ma si sostanzia in un'opera creativa della volontà della legge nel caso concreto (In applicazione di tale principio, le SS.UU. hanno escluso che, nella controversia promossa da un magistrato il quale aveva domandato il conferimento della funzione direttiva di Presidente di un Tribunale capoluogo di distretto, attribuita ad altro magistrato, ed aveva, pertanto, impugnato la delibera del CSM nonchè una circolare consiliare, il Consiglio di Stato, (che non aveva riconosciuto le le violazioni di legge lamentate dal ricorrente - e cioè l'esercizio di un potere normativo derogatorio rispetto a quanto previsto dalla legge ed una concreta e specifica violazione di legge nella scelta operata) avrebbe definito la controversia con eccesso di potere giurisdizionale. Secondo le SS.UU., nella specie, il Consiglio di Stato si sarebbe, da un lato, limitato ad interpretare la legge oggetto delle opzioni contrastanti da parte dei contendenti e, da un altro, si sarebbe limitato ad affermare che il provvedimento consiliare era <<espressione di alta discrezionalità>>, ma in concreto correttamente esercitata, pur nei più larghi limiti posti a tali tipi di funzioni e, pertanto, hanno ritenuto la decisione sottratta al sindacato di legittimità attribuito alle SS.UU. medesime)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)